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Quando si emette la fattura elettronica
A meno di un mese dall'obbligo di fatturazione elettronica, uno degli aspetti che ancora crea maggiori perplessità è la data di emissione della fattura e, di conseguenza, l'esigibilità dell'IVA.
In linea con quanto attualmente previsto dagli articoli 6 e 21, comma 4, del DPR n.633/1972, la fattura elettronica si considera emessa alla data indicata nel campo "Data" della sezione "Dati generali". Tuttavia, bisogna fare una distinzione fondamentale a seconda che si parli di fattura immediata o differita.
La fattura immediata deve essere emessa entro 24 ore dall'effettuazione dell'operazione e registrata entro 15 giorni. Il momento di emissione della fattura, e quindi di esigibilità dell'imposta, rimane quindi la data indicata, che deve corrispondere a quello in cui è stata effettuata l'operazione.
La fattura differita è prevista dall'art. 21 c.4 del decreto IVA, in cui si dà la possibilità di emettere un'unica fattura che racchiude il dettaglio di tutte le operazioni "effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto", purché questo venga fatto "entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle medesime". La data deve essere quella del giorno in cui viene realmente emessa e, diversamente da quella immediata, deve essere registrata contestualmente alla sua emissione. Il momento di esigibilità dell'IVA è il mese in cui viene effettuata l'operazione.
In entrambi i casi, lo sfasamento tra la data in fattura e quella della successiva trasmissione non costituisce motivo di scarto. Individuare il momento di emissione della fattura elettronica è importante poiché la natura stessa di documento elettronico e le tempistiche richieste dai sistemi informatici per la trasmissione e il recapito del file potrebbero creare situazioni in cui la data indicata nel documento differisca da quella in cui il file è trasmesso al SDI e/o ricevuto dal destinatario.
QR Code pane quotidiano per la fattura elettronica
Dal 01.01.2019, QR-Code sempre a portata di mano. Con l'avvento della fatturazione elettronica obbligatoria tra privati (B2B e B2C) il QR-code diventa infatti il nuovo biglietto da visita delle aziende e dei professionisti, da custodire ed esibire al momento della richiesta della fattura ai propri fornitori. Il nuovo database dei dati personali fiscalmente rilevanti, codici identificativi ai fini della ricezione delle fatture elettroniche compresi, potrà essere custodito e conservato sia in formato digitale che analogico.
Il ruolo del nuovo codice nell'era della fatturazione elettronica è stato messo in risalto dai vertici dell'Agenzia delle Entrate nel corso del recente forum organizzato a Roma, al Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. In quella sede si è infatti ricordato come la principale funzione del QR-Code consista proprio nell'agevolare la predisposizione e l'invio delle fatture elettroniche tramite il Sistema di Interscambio (SdI) dell'Agenzia delle Entrate.
Nella sostanza si tratta di un vero e proprio codice a barre bidimensionale, da mostrare al proprio fornitore attraverso lo smartphone, il tablet o sulla carta. Poiché all'interno del codice QR sono contenute le informazioni fiscali rilevanti, il fornitore, al momento della predisposizione della fattura, potrà acquisire in automatico i dati del cliente - compreso l'indirizzo prescelto per il recapito delle fatture elettroniche - in modo veloce e senza il rischio di commettere errori che potrebbero creare problemi nella fase di invio e ricezione della fattura elettronica stessa.
Di Andrea Bongi