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la rottamazione delle cartelle esattoriali

  • I contribuenti hanno tempo fino al 31.03.2017 per presentare agli Agenti della riscossione la dichiarazione su quali debiti intendono attivare la procedura di definizione agevolata, introdotta dal D.L. n. 193/2016. La dichiarazione può essere presentata per tutte le somme affidate agli Agenti della riscossione dal 1.01.2000 al 31.12.2016 e permette di evitare di pagare sanzioni e interessi di mora, versando solo il capitale, gli interessi, le spese sostenute per le procedure di recupero del credito e l’aggio dovuto agli Agenti della riscossione. 
  • Nella circolare n. 2/E/2017 l’Agenzia delle Entrate analizza alcuni aspetti della procedura di definizione agevolata in relazione ai carichi affidati da parte delle Entrate.
  • Possono presentare la dichiarazione i debitori i cui carichi risultano affidati agli Agenti della riscossione dal 2000 al 2016. Per questo motivo non è possibile attivare la procedura per i carichi non affidati entro il 31.12.2016. È invece possibile definire i carichi affidati nel 2016 per i quali, alla data del 31.12.2016, non è stata notificata la cartella di pagamento al debitore, ma della cui esistenza l’Agente della riscossione ha avvisato il debitore mediante comunicazione inviata per posta ordinaria. 
  • In base al D.L. n. 193/2016 il contribuente ha la facoltà di definire singolarmente ciascuno dei carichi iscritti a ruolo o affidati dal 2000 al 2016. Non è quindi obbligato a definire tutti i carichi affidati che lo riguardano. 
  • Nel documento di prassi l’Agenzia risponde alle domande degli operatori in merito ai carichi che contengono solo somme dovute a titolo di sanzioni. Anche questi carichi possono essere definiti, purché le sanzioni siano di carattere amministrativo-tributarie. Per poter beneficiare della definizione agevolata, anche in questi casi, il debitore deve attivarsi presentando la dichiarazione di adesione alla procedura entro il 31.03.2017. 
  • Se, dopo avere avviato il procedimento, il contribuente non paga integralmente o paga in ritardo le somme da versare in un’unica soluzione oppure una delle rate, la definizione agevolata perde di efficacia e la procedura non va a buon fine. In questi casi, pertanto, viene meno il beneficio previsto dalla legge (l’estinzione del debito affidato senza il pagamento di sanzioni e interessi di mora). Gli eventuali versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto. Inoltre riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza e prosegue l’attività di riscossione, senza possibilità di rateizzazione del pagamento del debito, salvo il caso in cui non sia stata pagata tempestivamente e integralmente la prima rata. 
  • Possono essere definiti anche i carichi in contenzioso. A questo proposito, il debitore, con la presentazione della dichiarazione di adesione alla procedura, si impegna a rinunciare ai giudizi relativi ai carichi che intende definire. Tale impegno non corrisponde, tuttavia, alla rinuncia al ricorso di cui all’art. 44 del D. Lgs. n. 546/1992. Il giudizio si estingue per cessazione della materia del contendere soltanto qualora il carico definito efficacemente - con l’integrale pagamento di quanto dovuto per la definizione agevolata - riguardi l’intera pretesa oggetto di controversia.
  • Emendamento per proroga domande al 21.04.017

In sede di conversione del D.L. “Terremoto” dovrebbe essere disposto il differimento del termine di presentazione delle domande di rottamazione dal 31.03.2017 al 21.04.2017, con conseguente slittamento al 15.06.2017 del termine per rispondere, da parte di Equitalia, ai contribuenti.

Pubblicato in News dallo studio
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la rottamazione delle cartelle esattoriali

Possiamo definirlo un nuovo condono quanto contenuto nel D.L. del 22 ottobre 2016 pubblicato in G.U. n. 249 del 24 ottobre 2016 che consente la definiizone agevolata dei carichi affidati agli agenti di rispiossione.

Secondo il dettato normativo i debitori per  carichi inclusi in ruoli  per gli anni 2000-2015 possono estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni incluse in tali carichi, gli interessi di mora, ovvero le sansioni e le somme aggiuntive, provvedendo al pgamento integrale anche dilazionato, entro il limte massimo di 4 rate. la definione gevolta di tali ruoli è al vaglio anche del legislatore fiscale per l'immanente legge di stabilità.  Riportimo a seguire quanto pubblicato dal sole 24 ore che ha già fatto dei calcoli su quanto i contribuenti potrebbero riparmiare ed ha predisposto anche un calcolatore on line disponibile direttamente

Rilevante il controllo ed il conteggio soprattutto in crisi di impresa anche al fine della predisposzione di una procedura concorsuale.

Vediamo quindi gli esempi di calcolo Condono Equitalia 2017, considerando due tipologie di cartelle di pagamento e le voci inserite che sono:

  • Interessi di ritardata riscossione: è il nuovo nome dell'aggio di riscossione, ossia, il compenso che prende Equitalia per l'attività di riscossione. Tali interessi, vengono calcolati dall'Agenzia delle Entrate sulle maggiori imposte dovute a partire dal giorno successivo al quello di scadenza del pagamento e fino alla data in cui il ruolo è stato trasmesso ad Equitalia, divenendo così esecutivo.
  • interessi di mora al 4,13%: sono calcolati nel momento in cui la cartella di pagamento non viene pagata entro il 60° giorno dalla notifica. Tali interessi, sono calcolati quindi sulle maggiori imposte accertate, e non sulle sanzioni e aggio, per ogni giorno di ritardo, partendo dal giorno di notifica all'effettivo pagamento della cartella.
  • Oneri di riscossione 6%: applicati alla cartella pagata dopo 60 giorni dalla notifica. In questo caso il calcolo degli oneri è su tutto l'importo, fatta eccezione delle spese di notifica.
  • Interessi legali: negli esempi riportati, si ipotizza il pagamento di una vecchia cartella pagata entro il 31 dicembre 2016 con un ritardo di 1.294 giorni e sanata con il condono.

Esempio 1 calcolo condono Equitalia:

Si ipotizza una cartella di pagamento per omesso versamento dell'imposta di registro.

Tributo 1000 euro + interessi ritardata iscrizione a ruolo pari al 30% della maggiore imposta, 130 + sanzioni 300 + interessi di mora 11 + oneri di riscossione 86 +spese di notifica 5,88 = Totale cartella da pagare 1.532,88 euro.

Sconto con la rottamazione cartelle Equitalia con aggio al 3%: 1000 + 30,57 + 34,23 interessi di ritardata riscossione, ex aggio = 1.064,8 euro.

 

2° Esempio di calcolo rottamazione cartelle Equitalia:

Al contribuente vengono contestate dall’Agenzia delle Entrate detrazioni Irpef indebite per 3.400 euro di maggiore imposta accertata e conseguente emissione di cartella di pagamento.

Nella cartella, il contribuente trova le seguenti voci:

Imposta 3.400 euro + 3060 interessi ritarda iscrizione a ruolo pari al 90% della maggiore imposta + 440 di sanzioni, 38 di interessi di mora + 416 di oneri di riscossione + 5,88 di spese di notifica = Totale debito 7.359,88 euro.

Importo con rottamazione seconda ipotesi con forfait 3%: 3400 + 103,93 + 116,34 forfait sulle somme iscritte a ruolo = 3.620,27 euro.

Per sapere quanto è possibile risparmiare con la santoria, si suggerisce  calcolo online condono Equitalia 2017, calcolatore de Il Sole 24 Ore.

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