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Si appresta a subire il terzo intervento normativo, nell'arco dell'ultimo biennio, l'articolo 26 del DPR 633/72 riguardante le procedure concorsuali e la variazione IVA.

 L'art.1, comma 126 della L. 208/2015 ha introdotto la possibilità di emettere la nota di variazione IVA nel caso di mancato pagamento, anche soltatno in parte, a decorrere dalla data di verificia di uno dei seguenti eventi riguardanti il debitore:

- assoggettamento ad una procedura concorsuale;

- omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti;

- pubblicazione, nel Registro delle imprese, del piano attestato di risanamento.

Il Ddl. di bilancio 2017 prevede l’emissione delle note di variazione IVA nei confronti di un soggetto in stato di crisi, regolata dal comma 2, integrato nel senso di prevederne l’applicazione nel caso di “mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose”.

Torna, quindi, a essere rilevante, coerentemente con l’orientamento della giurisprudenza di legittimità e dell’Amministrazione finanziaria, il requisito dell’infruttuosità della procedura concorsuale: con l’effetto che, anche per i fallimenti dichiarati dal 1° gennaio 2017 (e per i concordati preventivi aperti dopo tale data), rimarrà la necessità del creditore – per maturare il diritto all’emissione della nota di variazione IVA – di essere ammesso, previa apposita domanda di insinuazione, allo stato passivo esecutivo del fallimento, oppure di essere inserito nell’elenco dei creditori del concordato preventivo.

Si segnala altresì la permanenza dell’obbligo del curatore fallimentare e dell’impresa in concordato preventivo di procedere alla registrazione delle note di variazione IVA emesse dai creditori: tale adempimento non è, tuttavia, suscettibile di generare un’obbligazione tributaria per il fallimento, né per il concordato preventivo.

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LA NOTIZIA DOLCE DEL FISCO

Aliquota IVA al 10% per i preparati a base di mascarpone

Con la risoluzione n.63, l'Agenzia individua l'aliquota applicabile alla cessione di tali prodotti sulla base della classificazione doganale.

E' quanto affermato dall'Agenzia delle Entrate, in data 27 luglio 2016, in risposta all'interpello presentato da un consorzio intenzionato a lanciare sul mercato un nuovo prodotto composto per l'84% da mascarpone.

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Il 29/02/2016, sarà il termine ultimo per l'invio all'Agenzia delle Entrate della Comunicazione Annuale dati IVA, relativo al periodo di imposta 2015. A partire dal 2017 tale adempimento sarà soppresso, quindi il 2016 sarà l'ultimo anno in cui si dovrà adempiere a tale obbligo.
Sono tenuti all’adempimento tutti i soggetti titolari di partita Iva: l’obbligo sussiste anche se, nell’anno di riferimento, l’operatore non ha effettuato operazioni imponibili o non è tenuto all’esecuzione delle liquidazioni periodiche dell’Iva.
Nella comunicazione devono essere recepiti, tra l’altro, i pagamenti effettuati nei confronti della pubblica
amministrazione mediante applicazione dello split payment e le operazioni soggette a reverse charge.
La presentazione della domanda può essere fatta solamente on line, direttamente dall'interessato o da un intermediario abilitato quali i dottori commercialisti regolarmente iscritti all'albo professionale 2
Infine in caso di non trasmissione o presentazione inesatta o incompleta della comunicazione, la sanzione prevista varia da un minimo di € 200 ad un massimo di € 2.000
 

 

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Il MEF con il comunicato numero 241 del 07/12/2015, ha reso noto l'aumento delle entrate tributarie, del 3,5% rispetto allo stesso periodo, gennaio-ottobre 2014.
Crescono le entrate dell' IRPEF 6,9%, dell' IRES 1,1% e dell'IVA 1,1%.
Infine crescono anche le entrate relative ai giochi, in aumento rispetto al 2014 del 1,5%

Leggi l'intero comunicato sul sito del Mef

Fonte: http://www.mef.gov.it

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