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Si appresta a subire il terzo intervento normativo, nell'arco dell'ultimo biennio, l'articolo 26 del DPR 633/72 riguardante le procedure concorsuali e la variazione IVA.

 L'art.1, comma 126 della L. 208/2015 ha introdotto la possibilità di emettere la nota di variazione IVA nel caso di mancato pagamento, anche soltatno in parte, a decorrere dalla data di verificia di uno dei seguenti eventi riguardanti il debitore:

- assoggettamento ad una procedura concorsuale;

- omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti;

- pubblicazione, nel Registro delle imprese, del piano attestato di risanamento.

Il Ddl. di bilancio 2017 prevede l’emissione delle note di variazione IVA nei confronti di un soggetto in stato di crisi, regolata dal comma 2, integrato nel senso di prevederne l’applicazione nel caso di “mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose”.

Torna, quindi, a essere rilevante, coerentemente con l’orientamento della giurisprudenza di legittimità e dell’Amministrazione finanziaria, il requisito dell’infruttuosità della procedura concorsuale: con l’effetto che, anche per i fallimenti dichiarati dal 1° gennaio 2017 (e per i concordati preventivi aperti dopo tale data), rimarrà la necessità del creditore – per maturare il diritto all’emissione della nota di variazione IVA – di essere ammesso, previa apposita domanda di insinuazione, allo stato passivo esecutivo del fallimento, oppure di essere inserito nell’elenco dei creditori del concordato preventivo.

Si segnala altresì la permanenza dell’obbligo del curatore fallimentare e dell’impresa in concordato preventivo di procedere alla registrazione delle note di variazione IVA emesse dai creditori: tale adempimento non è, tuttavia, suscettibile di generare un’obbligazione tributaria per il fallimento, né per il concordato preventivo.

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