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Quando si emette la fattura elettronica
A meno di un mese dall'obbligo di fatturazione elettronica, uno degli aspetti che ancora crea maggiori perplessità è la data di emissione della fattura e, di conseguenza, l'esigibilità dell'IVA.
In linea con quanto attualmente previsto dagli articoli 6 e 21, comma 4, del DPR n.633/1972, la fattura elettronica si considera emessa alla data indicata nel campo "Data" della sezione "Dati generali". Tuttavia, bisogna fare una distinzione fondamentale a seconda che si parli di fattura immediata o differita.
La fattura immediata deve essere emessa entro 24 ore dall'effettuazione dell'operazione e registrata entro 15 giorni. Il momento di emissione della fattura, e quindi di esigibilità dell'imposta, rimane quindi la data indicata, che deve corrispondere a quello in cui è stata effettuata l'operazione.
La fattura differita è prevista dall'art. 21 c.4 del decreto IVA, in cui si dà la possibilità di emettere un'unica fattura che racchiude il dettaglio di tutte le operazioni "effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto", purché questo venga fatto "entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle medesime". La data deve essere quella del giorno in cui viene realmente emessa e, diversamente da quella immediata, deve essere registrata contestualmente alla sua emissione. Il momento di esigibilità dell'IVA è il mese in cui viene effettuata l'operazione.
In entrambi i casi, lo sfasamento tra la data in fattura e quella della successiva trasmissione non costituisce motivo di scarto. Individuare il momento di emissione della fattura elettronica è importante poiché la natura stessa di documento elettronico e le tempistiche richieste dai sistemi informatici per la trasmissione e il recapito del file potrebbero creare situazioni in cui la data indicata nel documento differisca da quella in cui il file è trasmesso al SDI e/o ricevuto dal destinatario.