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nuova legge fallimentare: approvata al senato

Riforma legge fallimentare 2017: cosa cambia

il Senato ha approvato 11 ottobre 2017 il disegno di legge inerente la riforma della disciplina del fallimento, già in precedenza sottoposto al voto positivo dalla Camera dei deputati. Il Disegno di legge, in attesa di pubblicazione sulla G.U., all'art. 1 delega il Governo, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge, ad adottare uno o più decreti legislativi volti a riformare:

  • le procedure concorsuali (R.D. n. 267 del 1942, c.d. Legge fallimentare);
  • la disciplina della composizione delle crisi da sovraindebitamento (legge n. 3 del 2012);
  • il sistema dei privilegi e delle garanzie.
     

Tra i punti salienti della riforma si segnala che:

 - non si parlerà più di “fallimento”, ma di “procedura di liquidazione giudiziale dei beni”, composta da una fase preventiva e stragiudiziaria, mediante la quale l’imprenditore potrà rivolgersi ad un organo pubblico (istituito presso le Camere di Commercio), con cui collaborerà per intercettare gli indicatori di crisi della propria impresa ovvero giungere ad un accordo con i creditori.

- al  modello processuale dovranno essere assoggettate tutte le categorie di debitori, con la sola esclusione degli enti pubblici;

- è integrata la disciplina del concordato con continuità aziendale, al fine di incentivarne l’adozione senza mancare di sanzionarne gli abusi. Fermo restando l’onere per l’impresa di corrispondere almeno il 20% dell’ammontare totale dei crediti chirografari ai creditori;

- sono ridotti i tempi e i costi delle procedure concorsuali;

- e' modificata la disciplina degli accordi di ristrutturazione dei debiti, omologabili anche ove vi aderiscano meno del 60% dei creditori, purché sussistano le circostanze prescritte.

- vengono modificati i requisiti dimensionali delle S.r.l., già previsti dal codice civile, che impongono alle stesse di dotare la propria struttura di un organo di controllo ex art. 14 lett. g) della legge delega.

- e' estesa la competenza dei Tribunali delle imprese sulle procedure di maggiori dimensioni, mentre le restanti saranno affidate ad un numero ristretto di Tribunali.

 

 

Pubblicato in News dallo studio

Si appresta a subire il terzo intervento normativo, nell'arco dell'ultimo biennio, l'articolo 26 del DPR 633/72 riguardante le procedure concorsuali e la variazione IVA.

 L'art.1, comma 126 della L. 208/2015 ha introdotto la possibilità di emettere la nota di variazione IVA nel caso di mancato pagamento, anche soltatno in parte, a decorrere dalla data di verificia di uno dei seguenti eventi riguardanti il debitore:

- assoggettamento ad una procedura concorsuale;

- omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti;

- pubblicazione, nel Registro delle imprese, del piano attestato di risanamento.

Il Ddl. di bilancio 2017 prevede l’emissione delle note di variazione IVA nei confronti di un soggetto in stato di crisi, regolata dal comma 2, integrato nel senso di prevederne l’applicazione nel caso di “mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose”.

Torna, quindi, a essere rilevante, coerentemente con l’orientamento della giurisprudenza di legittimità e dell’Amministrazione finanziaria, il requisito dell’infruttuosità della procedura concorsuale: con l’effetto che, anche per i fallimenti dichiarati dal 1° gennaio 2017 (e per i concordati preventivi aperti dopo tale data), rimarrà la necessità del creditore – per maturare il diritto all’emissione della nota di variazione IVA – di essere ammesso, previa apposita domanda di insinuazione, allo stato passivo esecutivo del fallimento, oppure di essere inserito nell’elenco dei creditori del concordato preventivo.

Si segnala altresì la permanenza dell’obbligo del curatore fallimentare e dell’impresa in concordato preventivo di procedere alla registrazione delle note di variazione IVA emesse dai creditori: tale adempimento non è, tuttavia, suscettibile di generare un’obbligazione tributaria per il fallimento, né per il concordato preventivo.

Pubblicato in News dallo studio
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