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Abolizione della scheda carburante dal 1° gennaio 2019
Dal 1° gennaio 2019 è abolita la scheda carburante. L'unico documento giustificativo per l'acquisto del carburante, di qualunque tipo e per qualunque finalità, diventa la fattura elettronica. Solo i soggetti stabiliti nel territorio dello Stato sono obbligati ad emettere la fattura elettronica, mentre non è richiesto che il soggetto ricevente sia stabilito sul territorio nazionale.
Ai fini della deducibilità del costo (secondo i limiti previsti dal TUIR) e della detrazione dell'IVA (nei limiti previsti dal D.P.R. 633/1972), gli acquisti di carburante devono avvenire con mezzi tracciabili (carte di credito, di debito, prepagate, ecc.). L'obbligo riguarda qualunque soggetto passivo IVA che voglia detrarre il costo e/o l'IVA.
Per le cessioni di carburanti è possibile utilizzare la fattura differita purché al momento della cessione venga consegnato all'acquirente un documento (analogico o elettronico) contenente la data della cessione, le generalità del cedente, del cessionario e dell'eventuale trasportatore, oltre che la descrizione dei beni ceduti (natura, quantità e qualità).