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Art. 2477 - Collegio sindacale e revisione legale dei conti 

In sede di conversione del decreto “sblocca cantieri” è stato variato l’articolo del codice civile attinente l’obbligo di istituzione del collegio sindacale e della revisione legale dei conti. Superata la paura che tutte le imprese anche micro fossero costrette ad avere un organo di controllo interno che condividesse con gli amministratori anche le responsabilità di una mala gestio, sono definiti i nuovi  parametri dell’obbligatorietà di tale organo di controllo, riducendo fortemente le ipotesi in cui le società a responsabilità limitata sono obbligate a nominare l’organo di controllo o il revisore.

La nomina dell’organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:
a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno una delle seguenti soglie:

  1. totale dell’attivo dello stato patrimoniale pari a 4 milioni di euro;
  2. ricavi delle vendite e delle prestazioni pari a 4 milioni di euro;
  3. dipendenti occupati in media durante l’esercizio pari a 20 unità.

 

Adempimento dell'obbligo: risvolti applicativi

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