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Ieri martedì 2 agosto il Senato ha approvato definitivamente il disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto Semplificazioni fiscali - decreto-legge n. 73/2022, recante misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali.

Le imprese non saranno più considerate in crisi se il debito è inferiore al 10% del volume di affari e comunque la segnalazione verrà inviata solo se il debito sarà maggiore di 20 mila euro.

A poco più di quindici giorni dall' entrata in vigore, 15 luglio, dell'art. 25 novies del Codice della crisi d'impresa (dlgs 14/2019, Ccii) introdotto dalle modifiche apportate dal dlgs 17 giugno 2022, n. 83, un emendamento governativo e di maggioranza al decreto semplificazioni prevede, infatti, di modificare i parametri appena introdotti dal legislatore.

Si tratta delle soglie previste dall'art. 30 sexies legge 233/2022, con decorrenza dal 1 gennaio, che sono state recepite tel quel dall'art. 25 novies del Ccii.

Caso sollevato dalle associazioni di professionisti dopo l'invio delle lettere, da parte dell'Agenzia delle entrate a fine giugno, ai contribuenti che superavano la soglia precedente di 5 mila euro.

Si auspica un ulteriore innalzamento....atteso che al primo posto si pagano i dipendenti, i professionisti, i fornitori privilegiati e poi, l'erario.....

Chiarastella Parisi Presicce

 

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Entrato in vigore venerdì 15 luglio 2022, la quasi totalità del corpo normativo denominato "Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza" previsto dalla legge 155 del 19 ottobre 2017.

L'entrata in vigore è stata più volte posticipata e modificata nei contenuti.

Principale novità, per le imprese che non sono ancora in crisi, è rappresentata dall'obbligo:

  • per l'imprenditore individuale di adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte;
  • per l'imprenditore collettivo (società ed enti) di adottare un assetto organizzativo adeguato ai sensi dell'articolo 2086 del codice civile, ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell'assunzione di idonee iniziative.

Il codice prevede attività finalizzate alla prevenzione della crisi messe in atto anche da creditori istituzionali (Agenzia delle Entrate, INAIL, INPS ed Agenzia delle Entrate e Riscossione.

Proprio in questi giorni l'Agenzia Entrate ha iniziato ad inviare una "Lettera di Compliance" a coloro che, sulla base dei dati delle liquidazioni periodiche, presentano un debito IVA scaduto superiore ad Euro 5.000; la lettera, in questo caso, non è un semplice richiamo ad adempiere, ma rappresenta un invito ad esaminare tempestivamente una situazione potenzialmente critica a cui l'imprenditore potrebbe ancora porre rimedio ricorrendo alle opportune procedure.

Le lettere di Compliance notificate dal Fisco riportano l'opportunità di avvalersi della disciplina della crisi d'impresa.

L'ultima novità è che, in caso di società dotate di collegio sindacale, le stesse lettere vengono notificate dal fisco, nella sua qualità di creditore qualificato, anche al collegio sindacale per informarlo del debito tributario scaduto e non versato.

Dopo la Lettera di Compliance l'organo di controllo dovrà attivarsi con l'imprenditore per verificare le misure da adottare ai fini della normativa sulla crisi d'impresa ai sensi e per gli effetti dell'art. 25-Octies CCI. 

Chiarastella Parisi Presicce

Ioselito Campanari

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Sembra che una buona parte della nostra imprenditoria non abbia ben compreso il significato di questa data e del grande cambiamento che comporta l'attivazione del art. 375 del Codice della crisi d'impresa, che prevede l'obbligo per le società di dotarsi di Adeguati Assetti Organizzativi Amministrativi e Contabili.

L'amministratore inadempiente rischia molto, l'attività svolta dall'impresa collettiva è da considerarsi illecita, al pari dell'attività svolta con patrimonio netto negativo (fatto salve le esenzioni di legge), esponendo gli stessi amministratori alla responsabilità risarcitoria.

Gli Adeguati Assetti hanno creato notevole confusione tra gli amministratori, imprenditori e professionisti, complici i continui rinvii, invece che favorire l'applicazione della norma, li hanno portati ad associarli alle disposizioni sugli istituti di allerta più volte modificati e prorogati.

Logica conseguenza, la maggior parte degli amministratori ha lasciato inapplicata la norma degli adeguati assetti.

Questa mal posizionata attenzione va immediatamente corretta, non solo per l'imminente entrata in vigore di tutta la legge sulla Crisi d'impresa, il 15 luglio dovrebbe essere la data ultima, ma soprattutto per dotare tutte le imprese di un minimo modello di risk management che vada a limitare gli effetti dei postumi del Covid-19 e dalla stagflazione da materie prime e risorse energetiche causate anche dalla guerra in Ucraina.

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L'art. 375 del Codice della crisi e dell'insolvenza (CCI) ha introdotto un nuovo comma all'art. 2086 che recita: “l'imprenditore, che opera in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alle dimensioni e alla natura dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi ed il recupero della continuità aziendale”.

L'assetto organizzativo amministrativo e contabile ha quindi una duplice funzione: quale norma del Codice Civile si indirizza a tutte le società; quale norma richiamata dal CCI ha come destinatari tutti gli imprenditori che presentano indizi di crisi.

ADEGUATO ASSETTO ORGANIZZATIVO da OBBLIGO AD OPPORTUNITA'

Premesso che l'assetto organizzativo deve essere legato alla dimensione e alla complessità dell'impresa, lo stesso può dirsi adeguato quando presenta almeno i seguenti requisiti:

° organizzazione gerarchica;

° realizzazione dell'organigramma aziendale con la chiara identificazione delle funzioni, dei ruoli;

° esercizio dell'attività direttiva e decisionale della società da parte dei soggetti ai quali sono attribuiti

  i relativi poteri;

° esistenza di procedure che assicurano l'efficienza e l'efficacia della gestione dei rischi ed è il sistema di controllo, nonché la completezza, la tempestività, l'attendibilità e l'efficacia dei flussi informativi generati anche con riferimento alle società controllate;

° esistenza di procedure che assicurino la presenza di personale competente a svolgere le funzioni   assegnate;

° presenza di direttive e procedure aziendali, il loro aggiornamento e l'effettiva diffusione.

SOGGETTI INTERESSATI

L'istituzione dell'adeguato assetto organizzativo  è dovere dell'imprenditore; nelle società sia di capitali srl, srls, spa, sia di persone snc e sas ed individuale, compete all'organo amministrativo che ne valuta periodicamente l'adeguatezza.

L'attuazione deve essere curata dall'amministratore/i che hanno, inoltre, il compito di verificarne l'adeguatezza e che la stessa permanga nel tempo, fornendo in proposito le dovute informazioni agli altri amministratori.

RESPONSABILITÀ

La definitiva adozione dell'adeguato assetto organizzativo limita la discrezionalità e mantiene la coerenza dei comportamenti, conferendo ordine all'operatività aziendale accrescendo la capacità di coordinamento e quindi l'efficienza delle diverse strutture funzionali.

ASSETTO ORGANIZZATIVO ED EQUILIBRIO FINANZIARIO

Fondamentale che l'adeguato assetto organizzativo sia finalizzato a monitorare continuamente l'equilibrio finanziario, anche in relazione alle norme che impongono a tutti gli organi interni ed esterni alla società, ciascuno nell'ambito delle proprie funzioni, di verificare che l'organo amministrativo valuti continuamente, anche, l'equilibrio economico e finanziario.

Opportuno costruire un modello di organizzazione aziendale in cui siano presenti almeno 5 elementi fondanti:

- ambiente di controllo;

- risk assessment;

- attività di controllo;

- flussi informativi;

- monitoring.

ADOZIONE DI UNO STANDARD MINIMALE

Data la possibilità di adeguare l'assetto organizzativo alla dimensione e complessità dell'azienda, per alcune aziende lo stesso potrebbe essere tecnicamente molto facile e altrettanto semplice, ma è auspicabile uno standard minimale del processo interno di controllo che preveda almeno:

- costruzione di budget previsionali;

- costruzione di cash-flow periodici;

- valutazione costante degli scostamenti tra dati previsionali e consuntivi;

- analisi dei costi;

- controllo della corrispondenza tra ordini ricevuti, accettati e consegnati;

- regolarità delle entrate ed uscite di magazzino;

- rispetto dei tempi di pagamento della clientela;

- redazione dello scadenzario pagamenti fornitori;

monitoraggio continuo di 2 valori segnaletici il MOL, Margine Operativo Lordo, e la PFN, Posizione    Finanziaria Netta.

 Può sembrare strano, ma è una delle poche, se non l'unica volta che un obbligo derivante dalla modifica di un articolo del codice civile, diventa opportunità, anzi l'opportunità per organizzare, controllare e gestire per tutte quelle aziende che ancora non controllano continuamente il loro andamento e si affidano al solo bilancio o  al saldo del conto corrente.

Costringendoti a guardare bene dentro alla Tua azienda, rimarrai sorpreso, piacevolmente, da quello che scoprirai!

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Art. 42. Modifiche all’articolo 389 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 1. All’articolo 389 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole «16 maggio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «15 luglio 2022» e le parole «ai commi 1 -bis e» sono sostituite dalle seguenti: «al comma»; b) il comma 1 -bis è abrogato.

 

Il Codice della crisi e dell'insolvenza, la cui entrata in vigore slitta al 15 luglio 2022, ha subito di recente altre modifiche ad opera del decreto del 17 marzo 2022 che attua la Direttiva Ue Insolvency n. 2019/1023

Cos'è il codice della crisi e dell'insolvenza :si pone come obiettivo quello di riformare la materia delle procedure concorsuali e della crisi da sovraindebitamento, semplificando le norme attualmente vigenti e garantendo la certezza del diritto.

Nel farlo, prevede tra le altre cose un modello processuale particolarmente celere, in cui non si parla più di fallimento ma di liquidazione giudiziale e in cui alla nozione di insolvenza si affianca quella di stato di crisi, inteso come probabilità di una futura insolvenza.

La riforma dà poi priorità alle proposte che comportano il superamento della crisi mantenendo la continuità aziendale e armonizza la gestione della crisi e dell'insolvenza con le tutele dei lavoratori.

Il decreto legislativo n. 14/2019 ha dato definitiva attuazione alla legge n. 155 del 19 ottobre 2017 che contiene il "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza" la cui entrata in vigore però è stata rinviata dapprima al 16 maggio 2022 e successivamente, in base all'art. 37 del decreto Pnrr, approvato dal Consiglio dei Ministri il 13 aprile 2022, al 15 luglio 2022.

Il titolo II sulle procedure di allerta e di composizione negoziata della crisi sarà vigente invece dal 31.12.2023, ad eccezione alcuni articoli indicati nell'art. 389. Il decreto legge del 24 agosto 2021, convertito dalla legge n. 147/2021 e il decreto approvato il 17 marzo 2022, che attua la Direttiva Insolvency, hanno apportato ulteriori modifiche al Codice della crisi e dell'insolvenza, tra cui l'introduzione del nuovo istituto della composizione negoziata delle crisi.

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