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contributo autonoma sistemazione CSA

Evento sismico del 24 agosto, 26  - 30 ottobre 2016-11-18

 Cosa fare se la propria casa a fronte del sisma è diventata inagibile, ed è stata notificata l’ordinanza di sgombero da parte dei vigili?

Abbiamo affrontato tale questione direttamente per un nostro cliente con abitazione principale in  condominio dichiarato inagibile comune di Macerata abitazione su cui grava il mutuo prima casa.

I primi elementi attengono alla tipologia di abitazione: a seguito dell’ evento sismico verificatosi in data 24 agosto 2016 ottobre il capo del Dipartimento della Protezione Civile Dott. Fabrizio Curcio, con ordinanza n. 388 pubblicata in Gazzetta Ufficiale Serie Generale del 29/08/2016 ha stabilito che i nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità hanno diritto al CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE fino ad un massimo di € 600,00 mensili e, comunque, nel limite di € 200,00 per ogni componente del nucleo familiare abitualmente e stabilmente residente nell’abitazione; se si tratta di un nucleo familiare composto da una sola unità il contributo è riconosciuto in € 300,00.

Qualora siano presente nel nucleo familiare persone di età superiore ad anni 65 , portatrici di handicap  o disabili con una percentuale non inferiore al 67%, viene concesso un contributo aggiuntivo di € 200,00 mensili anche oltre il limite massimo di € 600,00 mensili previsti per il nucleo familiare.

Dopo gli eventi sismici del 26 e del 30 ottobre 2016 con ordinanza del capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 408 del 15 novembre 2016 il contributo è stato innalzato ad € 900,00 mensili stabilito rispettivamente in € 400,00 per i nuclei familiari composti da una sola unità, in € 500,00 per quelli composti da 2 unità, in € 700,00 per quelli composti da 3 unità, in € 800, 00 per 4 unità e in 900,00 per quelli di 5 o più unità rimanendo sempre il contributo aggiuntivo di € 200,00  per coloro che abbiano superato il 65° anno di età o siano portatori di handicap ovvero disabili con una percentuale del 67%.

Le domande vanno presentate al Servizio Casa del proprio comune di residenza corredate da un documento di riconoscimento e viene richiesto l’iban del conto corrente dove viene erogato il contributo. Tale contributo come da ordinanza all’art.3 comma 2 prevede che venga concesso a decorrere dalla data di ordinanza di sgombero e fino a che non siano realizzate le condizioni per il rientro, permanendo la residenza in tale immobile. Se la residenza viene spostata il in altro immobile si perde tale contributo.

Le utenze possono essere sospese ed il servizio postale dirottato alla nuova dimora temporanea.

 Per quanto riguarda la rata di mutuo, mutuo  contratto con primario istituto, è stata sospesa  in osservanza dell’art.7 dell’ordinanza n. 0388 della presidenza del consiglio dei ministri previa diretta comunicazione all’istituto stesso tramite il legale che collabora con il nostro studio specializzato in rapporti con le banche.

 

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