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In coerenza con l'obbiettivo della direttiva 2013/34/Ue, volta ad avviare un processo di riduzione degli oneri amministrativi conseguenti alla redazione e alla pubblicazione del bilancio, il DLgs. 139/2015 (decreto bilanci) ha modificato la disciplina dedicata alle imprese di minori dimensioni.
Occorre in primo luogo evidenziare che il legislatore non ha modificato i limiti per la redazione del bilancio in forma abbreviata,che rimangono, quindi, stabiliti nelle seguenti misure:
-totale dell'attivo dello stato patrimoniale 4.400.000
-ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000
-dipendenti occupati in media durante  l’esercizio: 50 unità
Vengono, invece, modificati gli schemi di bilancio, nonché l’informativa da riportare in Nota integrativa.
Con riferimento allo Stato patrimoniale, viene eliminata la previsione (art. 2435-bis comma 2 c.c. ) secondo cui le società che redigono il bilancio in forma abbreviata sono tenute ad esporre l’importo lordo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, l’importo del fondo rettificativo (per ammortamenti e svalutazioni) e, conseguentemente, l’importo netto.
I soggetti in esame potranno, quindi, indicare nell’attivo dello Stato patrimoniale il solo valore netto delle immobilizzazioni, così come previsto per i soggetti che redigono il bilancio in forma ordinaria.
Avuto riguardo al Conto economico, il DLgs. 139/2015 ha integrato i riferimenti alle voci che possono essere raggruppate.
Fonte: www.eutekne.info
Pubblicato in News dallo studio
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