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Assegno post datato: pagamento in tempo di crisi e patto fiduciario creditore-debitore
Molti in questo momento stanno ricevendo in pagamento assegni postdatati.
L'assegno postdatato è un assegno bancario nel quale viene apposta una data futura rispetto alla data reale di consegna dell'assegno.
Il soggetto privo della disponibilità monetaria necessaria ad effettuare un pagamento immediato consegna al creditore un assegno postdatato, volendo in tal modo rinviare ad una data futura rispetto a quella di emissione dello stesso, il momento dell'effettivo pagamento del proprio debito. Il creditore, a sua volta, riceve un titolo a garanzia del proprio credito, da utilizzare nel caso in cui il debitore non adempia la propria obbligazione entro il termine convenuto.
La prassi dell'emissione di un assegno postdatato si regge sull'esistenza del "patto di non presentazione", ossia di un accordo tra le parti, con cui il creditore si impegna a non presentare l'assegno all'incasso prima della data indicata sullo stesso.
L'emissione di un assegno bancario postdatato, sebbene depenalizzata dal D.L. n.507/99 (che l'ha "declassato" da reato ad illecito amministrativo), è comunque vietata dalla vigente normativa.
Come ribadito infatti anche dalla sentenza n.10710 del 24 maggio 2016 della Corte di Cassazione, "l'emissione di un assegno in bianco o postdatato è contraria alle norme imperative (all'ordine pubblico e al buon costume sancito dall'art. 1343 c.c.) contenute negli artt. 1 e 2 R.D. n.1736/33 e pertanto, se consegnato al fine di garanzia del debito, rende nullo il sottostante patto.
Ma cosa succede se chi ha preso l'assegno postdatato rompe il patto di fiducia e lo presenta comunque all'incasso?
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