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Finalmente arrivano le vacanze per gli adempimenti fiscali DAL 1 AGOSTO al 4 SETTEMBRE 2019

Niente richieste dall’Amministrazione finanziaria, niente avvisi bonari, dal 1° agosto al 4 settembre 2019. Per effetto dell’art. 7-quater del Decreto n. 193/2016 risultato in stand by le richieste del Fisco per la cd. “pausa” estiva. Lo precisa l’Agenzia delle entrate, nella rivista on line del 26 luglio 2019, secondo cui viene previsto che “I termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall'Agenzia delle entrate o da altri enti impositori sono sospesi dal 1º agosto al 4 settembre, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell'imposta sul valore aggiunto”. Sospesi, quindi, i termini di pagamento delle somme dovute a seguito di avviso bonario scaturito dai controlli automatici o formali del Fisco, ad eccezione di quelli derivati da accessi, ispezioni e verifiche, nonché delle procedure di rimborso ai fini Iva. La pausa riguarda anche le richieste e gli inviti che possono fare gli uffici ai contribuenti quali l’invio di questionari o l’invito a comparire per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell’accertamento nei loro confronti o di altri contribuenti con i quali hanno intrattenuto rapporti.

Le scadenze “in vacanza”   Puntuale come ogni anno si avvicina la pausa estiva, prevista dal 1° agosto sia per la sospensione dei termini processuali sia per le scadenze degli adempimenti e versamenti fiscali. Il conteggio dei giorni, per depositare gli atti e i documenti si interrompe dalla fine del mese di luglio per riprendere poi dal primo giorno di settembre (in realtà quest’anno si riprenderà dal 2 settembre poiché il 1° cade di domenica). Sospensione dal 1° al 20 agosto, invece, per i termini di versamento e presentazione delle dichiarazioni e denunce fiscali.

Contenzioso tributario Pausa estiva per tutti gli adempimenti di ogni ordine e grado riguardanti la giustizia tributaria che va in “vacanza” dal 1° agosto fino all’ultimo giorno dello stesso mese. Questo è quanto viene stabilito dall’articolo 16 del Dl n. 132/2014 che, a partire dal 2015, ha ridotto il periodo feriale dai 46 giorni preesistenti ai 31 attuali; in realtà, quest’anno, l’attività riprenderà il 2 settembre poiché il primo giorno del mese cade di domenica. La sospensione feriale interessa anche i termini del procedimento di reclamo/mediazione. Inoltre per le fasi cautelari non opera la sospensione e, di conseguenza, il contribuente può presentare ricorso a luglio o ad agosto, periodo nel quale può essere discussa la sospensiva.

Sospensione scadenze fiscali Durante il periodo estivo anche le scadenze fiscali riguardanti diversi adempimenti e versamenti tributari si concedono una vacanza, seppur per un tempo più breve. Difatti, l’articolo 3-quater del Dl n. 16/2012 individua nel periodo dal 1° al 20 agosto di ogni anno l’”intervallo” nel quale i contribuenti possono dar corso ai loro obblighi fiscali, entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione. In altre parole, se si deve procedere agli adempimenti e ai versamenti delle imposte da effettuare attraverso il modello F24 (compresi quelli rateali), che scadono nei primi 20 giorni del mese di agosto, questi possono essere eseguiti entro il 20 agosto, senza alcuna maggiorazione.

Sospensione avvisi bonari Infine, rimarca l’Agenzia delle entrate, dal 1° agosto al 4 settembre le richieste del Fisco vanno “in pausa”. Lo dispone l’articolo 7-quater del decreto fiscale n. 193/2016 che, al punto 16, prevede che “I termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall'Agenzia delle entrate o da altri enti impositori sono sospesi dal 1º agosto al 4 settembre, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell'imposta sul valore aggiunto”. Sospesi, quindi, i termini di pagamento delle somme dovute a seguito di avviso bonario scaturito dai controlli automatici o formali del Fisco, ad eccezione di quelli derivati da accessi, ispezioni e verifiche, nonché delle procedure di rimborso ai fini Iva. La pausa, conclude l’Agenzia, riguarda anche le richieste e gli inviti che possono fare gli uffici ai contribuenti quali l’invio di questionari o l’invito a comparire per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell’accertamento nei loro confronti o di altri contribuenti con i quali hanno intrattenuto rapporti.

 

Studio Parisi Presicce - Area fiscale

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Dal 01.01.2019, QR-Code sempre a portata di mano. Con l'avvento della fatturazione elettronica obbligatoria tra privati (B2B e B2C) il QR-code diventa infatti il nuovo biglietto da visita delle aziende e dei professionisti, da custodire ed esibire al momento della richiesta della fattura ai propri fornitori. Il nuovo database dei dati personali fiscalmente rilevanti, codici identificativi ai fini della ricezione delle fatture elettroniche compresi, potrà essere custodito e conservato sia in formato digitale che analogico.

Il ruolo del nuovo codice nell'era della fatturazione elettronica è stato messo in risalto dai vertici dell'Agenzia delle Entrate nel corso del recente forum organizzato a Roma, al Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. In quella sede si è infatti ricordato come la principale funzione del QR-Code consista proprio nell'agevolare la predisposizione e l'invio delle fatture elettroniche tramite il Sistema di Interscambio (SdI) dell'Agenzia delle Entrate.

Nella sostanza si tratta di un vero e proprio codice a barre bidimensionale, da mostrare al proprio fornitore attraverso lo smartphone, il tablet o sulla carta. Poiché all'interno del codice QR sono contenute le informazioni fiscali rilevanti, il fornitore, al momento della predisposizione della fattura, potrà acquisire in automatico i dati del cliente - compreso l'indirizzo prescelto per il recapito delle fatture elettroniche - in modo veloce e senza il rischio di commettere errori che potrebbero creare problemi nella fase di invio e ricezione della fattura elettronica stessa.

 

Di Andrea Bongi

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Attenzione alle e-mail truffa sui rimborsi fiscali
L'Agenzia delle Entrate raccomanda di cestinare le false comunicazioni.
Nel messaggio di posta elettronica, che contiene il logo dell’Agenzia, si informa di un presunto tentativo di rimborso non andato a buon fine e si invita ad accedere al proprio portale per elaborare manualmente la procedura.
A tale scopo, viene chiesto di aggiornare le informazioni del proprio account accedendo a un link contenuto nel testo della e-mail.
ATTENZIONE: non fate alcuna operazione e cestinate il messaggio.
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L’Agenzia delle Entrate incontra a Londra gli investitori esteri per far conoscere le ultime novità del sistema fiscale italiano alle imprese estere per promuovere gli investimenti nel Bel Paese. È l’obiettivo dell’incontro che si è svolto oggi a Londra, che ha visto in prima linea l’Agenzia delle Entrate in collaborazione con l’Ambasciata italiana, l’ICE - Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane e il Ministero dello Sviluppo Economico.

Perché investire in Italia - Il Direttore Centrale Normativa dell’Agenzia delle Entrate, Annibale Dodero, ha sottolineato la centralità strategica di alcune norme come il Patent box e l’interpello sui nuovi investimenti, oltre all’importanza di novità come l’introduzione dell’ACE, la norma che prevede un incentivo alla capitalizzazione delle imprese per fornire un aiuto alla crescita economica, al fine di riequilibrare il trattamento fiscale tra imprese che si finanziano con debito e imprese che si finanziano con capitale proprio, e l’adozione del credito d’imposta riservato ad attività d’impresa volte a dare impulso alla ricerca e allo sviluppo. Dodero ha, inoltre, ricordato che per il 2017 è previsto l’appuntamento con un’ulteriore riduzione dell’imposta sui profitti, che scenderà in Italia dal 27,5% al 24%
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L'agenzia delle entrate nel mese di giugno per favorire la compliance fiscale ha inviato 100.000 comunicazioni destinate a persone fisiche per segnalare errori o dimenticanze relative ai redditi dichiarati nell'anno 2012. Nella comunicazione vengono evidenziati errori ed incongruenze  affichè il contribuente possa comunicare all'agenzia gli elementi che giustificano tali incongruenze  ovvero ravvedersene beneficiando di uno sconto sulle sanzioni nel caso in cui si sia incorso realmente nell'errore.  Le comunicazioni si riferisono ai seguenti errori: dati fiscali indicati nel modello 730/2013 , dati fiscali afferenti gli studi di settore inviati per il triennio 2012-2014, tassazione del TFR e TFM per coloro che abbiano ricevuto una indennità superioore al milione di euro

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ON LINE IL PRECOMPILATO 2016

Lo Studio vuol ritornare a parlare della precompilata 2.0, poiché dal 15/04/2016, è disponibile per 30 milioni di contribuenti sul sito dell'Agenzia delle Entrate, la precompilata 2016, con l'inclusione delle spese sanitarie ( 520 milioni di dati per un controvalore di 14,5 miliardi di euro), delle spese universitarie, del bonus per le ristrutturazioni ed energia, i contributi per la previdenza complementare, e le spese funebri (per un totale di 700 milioni di informazioni aggiuntive con un controvalore di 37,4 miliardi di euro).
I soggetti interessati alla precompilata, non sono i circa 20 milioni di contribuenti titolari di lavoro dipendente, assimilati o di pensioni, ma anche 10 milioni di persone che utilizzano il modello Unico.
I cittadini stessi potranno scegliere quale modello scegliere tra il 730 e l'Unico, grazie ad uno speciale menù che li guiderà verso quello più adatto, in base alle loro caratteristiche.
Per accedere alla propria precompilata, l'Agenzia ha messo a disposizione  del contribuente un apposita sezione sul proprio sito, la quale conduce direttamente all'area di autenticazione.
L'accesso è possibile tramite:
-codice PIN per i servizi dell'Agenzia 
-PIN dell' INPS
- Carta Nazionale dei Servizi
-SPID ( per capire cos'è lo SPID e come fare per ottenerlo leggi il nostro articolo cliccando qui)
Oppure se il contribuente vuole affidarsi a degli esperti del settore, o non possegga uno di questi accessi, è possibile delegare un intermediario ( CAF, o professionisti abilitati e sostuti d'imposta).
Infine a partire dal 02/05/2016 sarà possibile modificare o inviare la propria precompilata.
Per ulteriori informazioni o per richiedere assistenza sulla propria precompilata o dichiarazione dei redditi clicca qui
 
 
 
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Sono on line sul sito dell'Agenzia delle Entrate i chiarimenti per gli imprenditori e professionisti che decidono di accedere al nuovo regime forfettario, introdotto dalla Legge di Stabilità 2015, il quale prevede l'applicazione di un imposta sostitutiva del 15%. A partire dal 2016 per coloro che decidono di intraprendere una nuova attività economica, per i primi 5 anni l'aliquota scende al 5%.
I requisiti per accedere a tale regime per imprenditori e professionisti sono:
-limite dei compensi e ricavi da € 25.000 ad € 50.000, in base ai codici  ATECO
-spese per lavoro accessorio dipendente e per collaboratori non superiori ad € 5.000
-il costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, dei beni strumentali alla chiusura dell'esercizio non superava 20.000 euro. Nel calcolo di questo limite: 1) per i beni in locazione finanziaria rileva il costo sostenuto dal concedente; 2) per i beni in locazione, noleggio e comodato rileva il valore normale degli stessi; 3) i beni, detenuti in regime di impresa o arte e professione, utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'impresa, dell'arte o professione e per l'uso personale o familiare del contribuente, concorrono nella misura del 50%; 4) non rilevano i beni il cui costo unitario non è superiore a 516,46 euro; 5) non rilevano i beni immobili, comunque acquisiti, utilizzati per l'esercizio dell'impresa, dell'arte o della professione
-i redditi da lavoro dipendente ed assimilato non devono superare  € 30.000
I contribuenti che decidano di aderire a tale regime, avranno  semplificazioni significative  previste per legge:
- esonero dalle comunicazioni dello spesometro e dei dati black list
-esclusione dai studi di settori
-nessuna applicazione della ritenuta d'acconto ed esonero nell'applicazione
-esonero dall'obbligo di registrazione e tenuta delle scritture contabili
-nessun addebito dell'IVA in fattura e nessun obbligo di liquidazione e versamento di tale imposta e degli obblighi contabili e dichiarativi previsti dal Dpr 633/1972
Per coloro che intendano aprire una nuova attività, e vogliono accedere a tale regime, possono farlo direttamente al momento dell'apertura della partita iva, mentre per coloro che già svolgono un'attività d'impresa d'arte o professione, possono accedere al regime forfetario senza fare alcuna comunicazione, mentre se vogliono fruire anche del regime contributivo agevolato devono comunicarlo all'INPS con comunicazione telematica entro il 28/02 di ogni anno.
Infine nel modello Unico 2016, l'Agenzia precisa che in presenza dei requisiti per l'accesso al regime, i contribuenti dovranno barrare i campi 1,2 del campo LM21
A cura del Dott.Luca Fioretti per lo Sudio Parisi Presicce
 
Per leggere il comunicato dell'Agenzia delle Entrate clicca qui
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L'agenzia delle Entrate comunica che a partire dal 15/04/2016, sarà possibile per dipendenti, autonomi e pensionati accedere al 730 e al modello Unico precompilato.
Sarà possibile accedere a tali modelli richiedendo le credenziali con il codice Pin direttamente al sito dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it) o presso gli Uffici territoriali dell'Ente o attraverso l'App dell' Agenzia. A queste possibilità va aggiunto un altro percorso per coloro che abbiano la Smart Card/Cns. In questo basterà inserire la carta nel lettore e previa registrazione il sistema fornirà in automatico la password e il Pin per l'accesso a Fisconline. Invece per chi possiede il codice Pin dell'Inps potrà accedere ai modelli direttamente dal sito dell'Istituto. Infine da quest'anno sarà possibile accedere al precompilato con la nuova identità digitale SPID ( per capire cos'è SPID leggi il nostro articolo cliccando qui)
Le informazioni contenute nella precompilata riguarderanno:  premi assicurativi versati, spese mediche rimborsi spese sanitarie certificazioni uniche, previdenza complementare, spese funebri, spese universitarie, contributi previdenziali ed interessi passivi su mutui.
Una volta ottenuto il 730 o il modello Unico, il contribuente potrà modificarlo o integrarlo ed inviarlo in via telematica dal proprio pc o delegando il sostituto d'imposta che presta assistenza fiscale, un Caf o un professionista abilitto.
I modelli potranno essere presentati a partire dal 02/05/2016, fino al 07/07/2016 per il 730 e fino al 30/09/2016 per il modello Unico
 
 
Per ulteriori informazioni e richiedere assistenza per la propria dichiarazione clicca qui
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L'Agenzia delle Entrate comunica, che è disponibile in rete il modello con cui i titolari di un contratto di fornitura di energia elettrica, per uso domestico possono certificare di non essere in possesso di una televisione.
Il modello può essere presentato:
-direttamente on line tramite un'applicazione web sul sito dell'agenzia delle Entrate a partire dal 04/04/2016
-in plico raccomandato senza busta insieme ad un documento di identità all'indirizzo Agenzia delle Entrate Ufficio di Torino 1, S.A.T.- Sportello abbonamenti tv- casella postale 22- 10021 Torino.
Il modello che avrà valore per l'anno 2016, andrà presentato in via telematica entro il 10/05/2016, mentre se viene presentato tramite raccomandata entro il 30/04/2016.
Il modello è disponibile sui siti:
-Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.it
-Ministero dell'Economia e delle Finanza www.finanze.it 
-Rai www.canone.rai.it
 
Per ulteriori informazioni e ricevere assistenza per l'invio del modello di autocertificazioni clicca qui
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L'Agenzia delle Entrate ha comunicato in data 24/03/2016, la proroga al 20/09/2016, il termine  per l'invio della comunicazione annuale black list relativa al 2015, assicurando in questo modo a tutti gli operatori la possibilità di preparare l'invio dei dati.
La proroga ha lo scopo di permettere agli operatori di adeguare i software necessari per l'invio delle comunicazioni inerenti le cessioni di beni e prestazioni di servizi nei confronti di operatori economici, avente sede, residenza o domicilio in Paesi con fiscalità privilegiata.
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