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Saldo Imu e Tasi: alla cassa entro 16 dicembre 2015

 

Entro il prossimo 16 dicembre 2015, deve essere versato il saldo - la seconda o unica rata - dell’IMU dovuta per l’anno 2015 per tutte le tipologie di immobili che non sono state escluse dal pagamento del tributo, ovvero per le quali non operano specifiche ipotesi di esclusione e di esenzione. A titolo esemplificativo, dovranno provvedere al versamento dell’imposta i titolari di abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonché i proprietari di unità immobiliari abitative diverse dall’abitazione principale e relative pertinenze; vi rientrano, ad esempio: i) le abitazioni tenute a disposizione (c.d. “seconde case”); ii) le abitazioni concesse in locazione; iii) le abitazioni concesse in comodato (uso) gratuito a parenti, in linea retta o collaterale che non siano state assimilate all’abitazione principale dal Comune. Sempre entro il prossimo 16 dicembre 2015, salvo particolari eccezioni, coloro che possiedono o detengono, a qualsiasi titolo, fabbricati (compresa l’abitazione principale) e/o aree fabbricabili, saranno tenuti a versare il saldo della TASI. In riferimento alle modalità di pagamento si ricorda che i versamenti IMU/TASI devono essere effettuati alternativamente: i) tramite il mod. F24, con possibilità di compensare l’imposta dovuta con eventuali crediti fiscali o contributivi spettanti, nei limiti delle vigenti disposizioni.; ii) l’apposito bollettino di c/c/p (IMU numero di c/c “1008857615” e TASI “1017381649”. Resta ovviamente inteso che i “ritardatari” che non arriveranno puntuali alla scadenza del 16 dicembre 2015, possono comunque sanare la loro posizione e non pagare le sanzioni in misura piena (pari al 30% dell’imposta dovuta e non versata), avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso, di cui all’art. 13 del D.Lgs. 472/97, pagando, unitamente alla rata non versata, una mini sanzione e gli interessi legali dovuti per ogni giorno di ritardo.

 

Saldo IMU 2015: chi versa e per quali immobili

Entro il 16.12.2015, deve essere versata la seconda rata dell’IMU per l’anno 2015 per tutte le tipologie di immobili che non sono state escluse dal pagamento del tributo, ovvero per le quali non operano specifiche ipotesi di esclusione e di esenzione. In particolare, sono tenuti al versamento dell’IMU, i seguenti soggetti passivi:

Soggetti passivi IMU

Proprietario dell’immobile

Titolare del diritto reale di godimento su una cosa altrui: (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie)

Locatario (utilizzatore) per gli immobili detenuti in leasing

Concessionario di aree demaniali in regime di concessione

Coniuge assegnatario della ex casa coniugale disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, anche se non titolare, neppure pro quota, di diritti di proprietà

 

Il presupposto dell’IMU è il possesso di immobili (ivi compresi quelli strumentali e quelli alla cui produzione o scambio è diretta l’attività d’impresa), a prescindere dall’uso cui sono destinati ed indipendentemente dalla loro classificazione catastale.

Presupposto impositivo dellImu

Fabbricati

Aree fabbricabili

Terreni agricoli

Tuttavia, alcuni immobili sono esclusi dal versamento dell’IMU, nonché talune tipologie di immobili, che in ragione delle loro caratteristiche oggettive, sono esentate dal pagamento dell’IMU.

 

 

Immobili esclusi

Gli alloggi appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari.

I fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal DM 22.4.2008.

Un unico immobile (iscritto o iscrivibile nel Catasto come unica unità immobiliare) posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate, alle Forze di polizia, dal personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia.

La casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di sepa­razione legale, annulla­mento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Immobili esenti per legge

Immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel pro­prio terri­torio, dalle Regioni, dalle Pro­vin­ce, dai Comuni, dalle comunità mon­tane, dai con­sor­zi fra detti enti, ove non soppressi, e dagli enti del ser­vi­zio sa­ni­ta­rio nazionale, destinati esclu­si­vamente ai compi­ti istituzionali.

I fabbricati classificati o classificabili nel­le cate­gorie catastali da E/1 a E/9.

I fabbricati destinati ad usi culturali ex art. 5-bis del DPR 601/73 (es. musei, biblioteche, archi­vi, par­chi e giar­di­ni aperti al pubblico, ecc.).

I fabbricati destinati esclusivamente al­l’eser­­­cizio del culto, purché com­patibile con le disposizioni degli artt. 8 e 19 Cost., e le loro pertinen­ze.

I fabbricati di proprietà della Santa Sede, indi­ca­ti negli artt. 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l’11.2.29 e reso ese­cu­ti­vo con L. 27.5.29 n. 810.

I fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni interna­zio­nali per i quali è prevista l’esen­zione dall’ILOR in base ad accordi interna­zio­na­li resi esecu­tivi in Italia.

I terreni agricoli ricadenti in aree mon­tane o di col­lina.

Gli immobili utilizzati dagli enti che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali, destinati esclusivamen­te allo svolgimento con modalità non commer­ciali di attività assi­sten­ziali, pre­videnziali, sanitarie, didattiche, ri­cet­tive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di religione o culto, fatta eccezione per gli immobili posseduti dai partiti politici; in caso di attività “mista”, l’esenzione si applica solo alla frazione dell’unità immobiliare nella quale si svolge l’attività di natura non commerciale.

I fabbricati rurali ad uso strumentale (ricovero animali, protezione delle piante, magazzini, depositi, ecc.);

I terreni agricoli posseduti da colti­va­to­ri diretti o da imprenditori agricoli profes­sionali (IAP) iscritti alla previdenza agricola, di valore complessivo non superiore a 6.000,00 euro.

 

Sono altresì esenti dal tributo in argomento, a norma del co. 708 dell’art. 1 della legge di stabilità 2014, a decorrere dall’anno 2014, i fabbricati rurali ad uso strumentale che possiedono i requisiti di cui al co. 3-bis dell’art. 9 del DL 557/93.

 

Requisiti di cui all’art. 9, co. 3-bis DL 557/93

Protezione delle piante

Alla conservazione dei prodotti agricoli

Alla custodia delle macchine agricole,

Degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l’allevamento

All’allevamento e al ricovero degli animali; all’agriturismo, in conformità a quanto previsto dalla L. 20.2.2006 n. 96

Ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell’azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a 100, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento

Alle persone addette all’attività di alpeggio in zona di montagna; ad uso di ufficio dell’azienda agricola

Alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all’art. 1 co. 2 del DLgs. 18.5.2001 n. 228; all’esercizio dell’attività agricola in maso chiuso

 

Anche per gli immobili “merce” invenduti delle imprese di costruzione è prevista l’esenzione dell’IMU, così come sono esenti da IMU gli immobili:

  • utilizzati dai soggetti di cui all'art. 73 co. 1 lett. c) del TUIR, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali anche di attività di ricerca scientifica.
  • i fabbricati ubicati nelle zone colpite da calamità naturali (terremoti, alluvioni, dissesti idrogeologici) sono previste delle agevolazioni ai fini IMU.

 

A decorrere dal periodo d’imposta 2014, le abitazioni principali e le relative pertinenze sono, di norma, esenti da IMU, ad eccezione delle unità immobiliari “di lusso”, censite nelle categorie A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici).

 

OSSERVA

Rimangono invece assoggettate ad IMU, le abitazioni principali di lusso, individuate dalle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici), per le quali però continua a trovare applicazione:

è l’aliquota dello 0,4% (modificabile, in aumento o in diminuzione, da parte dei Comuni sino a 0,2 punti percentuali);

è la detrazione di Euro 200, eventualmente aumentata dal Comune fino all’azzeramento dell’imposta dovuta.

 

Si rammenta, altresì, che taluni immobili possono essere assimilate all’abitazione principale, a discrezione di ciascun Comune e sono:

  • le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (per tale fattispecie l’assimilazione all’abitazione principale era già stata prevista dall’art. 4, D.L. n. 16/2012);
  • le unità immobiliari concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado, che la utilizzano come abitazione principale.

 

L’art. 9-bis co. 1 del DL 47/2014 (conv. L. 80/2014), modificando l’art. 13 co. 2 del DL 201/2011, ha previsto, infine, che, a partire dall’anno 2015, è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso.

Agevolazione IMU per gli immobili posseduti da cittadini italiani pensionati e residenti all'estero

 

 

Requisiti soggettivi

Possedere, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, una e una sola unità immobiliare che non risulti locata o data in comodato d’uso

Essere iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE)

Essere già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza

 

 

 

Agevolazioni previste

L’IMU non si applica all’immobile ed alle relative pertinenze (entro i limiti di cui all’art. 13 co. 2 del DL 201/2011)

L’IMU si applica per le unità immobiliari accatastate in A/1, A/8 o A/9 (in questo caso si applica l’aliquota ridotta deliberata dal Comune per l’abitazione principale e la relativa detrazione)

Le imposte TASI e TARI sono ridotte di due terzi (pertanto, si deve versare il tributo nella misura di un terzo)

 

Ai fini dell’IMU le modalità di determinazione della base imponibile variano in funzione della tipologia di bene immobile interessata e, quindi, a seconda che si tratti di:

  • fabbricati;
  • terreni agricoli;
  • aree fabbricabili.

 

Di seguito si riassumono le modalità di determinazione della base imponibile con riferimento alle principali tipologie di immobili.

 

Valore degli immobili ai fini dell’IMU

Tipologia immobile

 

Descrizione

Base imponibile IMU

Terreni

 

Posseduti da coltivatori diretti o IAP iscritti alla previdenza agricola

75 ´ RD ´ 125/100

= RD ´ 137,5

 

Posseduti da altri soggetti

135 ´ RD ´ 125/100

= RD ´ 168,75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fabbricati

C/1

Negozi e botteghe (C/1)

55 ´ RC ´ 105/100

 = RC ´ 57,75

D

(eccetto D/5)

Immobili a destinazione speciale (gruppo D) Per il 2012

 

60 ´ RC ´ 105/100

= RC ´ 63

Immobili a destinazione speciale (gruppo D) Dall’1.1.2013

65 ´ RC ´ 105/100

= RC ´ 68,25

A/10 e D/5

Uffici e studi privati (A/10)

Banche e assicurazioni (D/5)

80 ´ RC ´ 105/100

= RC ´ 84

B, C/3,C/4, C/5

Residenze collettive (gruppo B)

Laboratori artigiani (C/3)

Fabbricati e locali per esercizi spor­tive – es. palestre – (C/4)

Stabilimenti balneari e di acque cu­ra­tive (C/5)

140 ´ RC ´ 105/100

= RC ´ 147

A (eccetto A/10)

C/2, C/6, C/7

Immobili ad uso abitativo (gruppo A, tranne A/10)

Cantine, locali di deposito (C/2)

Autorimesse e posti auto (C/6)

Tettoie (C/7)

160 ´ RC ´ 105/100

= RC ´ 168

 

Sulle base imponibile, come appena determinata, occorrerà poi applicare le aliquote IMU previste. In particolare, le aliquote IMU “di base” previste dal citato DL n. 201/2011 sono le seguenti:

  • aliquota ordinaria, applicabile alla generalità dei casi, pari al 7,6‰;
  • aliquota ridotta, riservata alle abitazioni principali di lusso e relative pertinenze, pari al 4‰.

 

OSSERVA

Peraltro, i Comuni, anche per l’anno 2015, possono aumentare l’aliquota dello 0,76% dei fabbricati in “D” sino all’1,06%, ma non possono ridurla (in tal senso ris. Min. Economia e Finanze 28.3.2013 n. 5/DF e circ. Min. Economia e Finanze 23.5.2013 n. 2/DF).

 

Saldo TASI 2015 chi versa e per quali immobili

La Legge di stabilità per il 2014 ha introdotto, come noto, la TASI (ovvero la componente della tassazione immobiliare destinata a finanziare i servizi indivisibili dei comuni) che deve essere versata – salve particolari eccezioni - da chiunque possieda/detenga fabbricati ed aree fabbricabili.

OSSERVA

La TASI non sostituisce l’IMU, posto che quest’ultimo tributo è stato abolito, a decorrere dal 2015, solo per le abitazioni principali diverse da quelle di lusso (A/1, A/8 e A/9): sicché per le abitazioni che scontano l’IMU, il proprietario è tenuto al pagamento di entrambi i tributi, sempre nel rispetto delle regole previste in materia di aliquote TASI.

La legge ha previsto numerose esenzioni dal pagamento dalla TASI e ha riservato ai comuni la possibilità di deliberare ulteriori ipotesi di esenzione tra quelle individuate dalla legge. A tal fine si dovrà tenere conto delle seguenti esenzioni:

LE ESENZIONI

Esenzioni previste dalla legge

Possibili esenzioni comunali

Immobili posseduti dallo Stato, Regioni, Province, Comuni, comunità montane, consorzi fra enti, enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

 

Abitazioni con unico occupante

Fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9.

Fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all’art. 5-bis, DPR n. 601/73.

 

Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo.

Fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli artt. 8 e 19 della Costituzione, e loro pertinenze.

Fabbricati di proprietà della Santa Sede ex artt. da 13 a 16 del Trattato Lateranense.

 

Locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente.

Fabbricati appartenenti a Stati esteri ed organizzazioni internazionali per i quali è prevista l’esenzione dall’imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia.

Immobili utilizzati da enti non commerciali destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, ecc. (in tal caso, però, l’esenzione è riconosciuta soltanto per gli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento delle predette attività nonché delle attività di cui all’art. 16, lett. a), Legge n. 222/85 con modalità non commerciali, mentre per gli immobili utilizzati sia per l’attività commerciale che quella istituzionale, l’esenzione “va applicata solo alla frazione di unità destinata all’attività non commerciale”).

 

 

Abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero.

Rifugi alpini non custoditi, i punti d’appoggio e i bivacchi.

Fabbricati rurali ad uso abitativo.

 

Per calcolare la TASI si deve utilizzare la base imponibile prevista per l’applicazione dell’IMU. Si devono, quindi, prendere in considerazione:

  • il valore dell’immobile, ovvero la rendita catastale (rivalutata);
  • i coefficienti stabiliti dal DL n. 201/2011 (art. 13) per l’applicazione dell’IMU.

 

MOLTIPLICATORE

TIPOLOGIA DI FABBRICATO

160

Fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10

140

Fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;

80

Fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;

80

Fabbricati classificati nella categoria catastale A/10

60

Fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1º gennaio 2013

55

Fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

 

L’aliquota base è pari all’1‰. In merito, il Comune può:

  • ridurre l’aliquota fino all’azzeramento;
  • determinare l’aliquota in modo tale che la somma tra la stessa e l’aliquota IMU non sia superiore all’aliquota IMU massima statale al 31.12.2013 pari al 10,60‰.

 

OSSERVA

Per gli anni 2014 – 2015, il Comune può fissare le aliquote TASI avendo riguardo ai seguenti limiti:

è l’aliquota massima non può eccedere il 3,30‰ (2,50‰ + 0,80‰);

è la somma delle aliquote TASI ed IMU non può superare l’11,40‰ (10,60‰ + 0,80‰);

è purchè, la maggiorazione dello 0,80‰ sia destinata a finanziare detrazioni / riduzioni sull’abitazione principale e immobili assimilati

L’imposta TASI - calcolata applicando alla base imponibile le aliquote previste (tenendo conto dell’eventuale detrazione per l’abitazione principale deliberata dal Comune) – deve poi essere rapportata al periodo e alla percentuale di possesso o in base al numero di locatari / comodatari.

 

Per le unità immobiliari occupate da soggetti diversi dal titolare del diritto reale, l’obbligo tributario grava su occupanti e titolari:

 

  • occupante: nella misura stabilita dal Comune nel regolamento, percentuale compresa fra 10 e 30% dell’ammontare complessivo della TASI;
  • proprietario: nella misura stabilita dal comune nel regolamento, percentuale compresa fra 70 e 90% dell’ammontare complessivo della TASI

 

OSSERVA

Si precisa comunque che, in caso di mancato versamento della propria quota TASI da parte dell'inquilino, il proprietario non deve ritenersi responsabile del mancato pagamento. In tal caso ciascuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria: la responsabilità solidale è prevista solo tra possessori o detentori e non, quindi, tra possessore e detentore.

 

CASI PARTICOLARI

Pluralità di soggetti possessori o detentori

In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

Locazione finanziaria

In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

Detenzione temporanea

In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

Multiproprietà e centri commerciali integrati

Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Calcolo e versamento dell’IMU e della TASI

Le suddette imposte vanno versate:

  • per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, si precisa che il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero;
  • in due rate di pari importo (50%), oppure in un’unica soluzione.

OSSERVA

Il calcolo dell’ammontare dell’imposta dovuta a saldo va effettuato sulla base delle delibere comunali pubblicate sul sito Internet del MEF entro il 28 ottobre di ciascun anno; in caso di mancata pubblicazione nel termine vanno applicate le aliquote/detrazioni adottate per l’anno precedente.

 

Scadenza versamento IMU/ TASI 2015

Rata

Termine di versamento

Calcolo

I rata

(acconto)

Scadenza 16.06.2015

Il calcolo dell’ammontare dell’imposta dovuta in acconto, va effettuato in base alle aliquote e detrazioni dei 12 mesi dell’anno precedente.

II rata (saldo)

Scadenza 16.12.2015

Il calcolo dell’ammontare dell’imposta dovuta a saldo, va effettuato sulla base delle delibere comunali pubblicate sul sito Internet del MEF entro il 28.10 di ciascun anno; in caso di mancata pubblicazione nel predetto termine vanno applicate le aliquote / detrazioni adottate per l’anno precedente.

 

Modalità di versamento IMU e TASI

In riferimento alle modalità di pagamento si ricorda che i versamenti IMU/TASI devono essere effettuati alternativamente:

  • tramite il mod. F24, con possibilità di compensare l’imposta dovuta con eventuali crediti fiscali o contributivi spettanti, nei limiti delle vigenti disposizioni.;

 

CODICI TRIBUTO TASI

 

 

Codice tributo TASI

Descrizione

CODICE TRIBUTO IMU

DESCRIZIONE

3958

TASI – tributo per i servizi indivisibili su abitazione principale e relative pertinenze – art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif.

3912

IMU - Imposta Municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze - articolo 13, c. 7, d.l. 201/2011 - COMUNE

3959

TASI – tributo per i servizi indivisibili per fabbricati rurali ad uso strumentale – art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif.

3914

IMU - Imposta Municipale propria per i terreni - COMUNE

3960

TASI – tributo per i servizi indivisibili per le aree fabbricabili – art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif.

3916

IMU - Imposta Municipale propria per le aree fabbricabili - COMUNE

3961

TASI – tributo per i servizi indivisibili per altri fabbricati – art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif.

3918

IMU - Imposta Municipale propria per gli altri fabbricati - COMUNE

3925

IMU - Imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - STATO

3930

“IMU - Imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - INCREMENTO COMUNE”.

 

  • l’apposito bollettino di c/c/p;

 

Bollettino conto corrente postale

TASI

Con il DM 23.05.2014 è stato, inoltre, approvato il bollettino di C/C/p utilizzabile a decorrere dal 2014 per il versamento della Tasi (c/c “1017381649”)

IMU

Con il DM 23.11.2012, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha approvato il modello di bollettino di conto corrente postale per il versamento dell’IMU (numero di c/c “1008857615”, valido per tutti i Comuni)

 

 

Ravvedimento saldo IMU e TASI

I “ritardatari” che non arriveranno puntuali alla scadenza del 16 dicembre 2015, possono comunque sanare la loro posizione e non pagare le sanzioni in misura piena (pari al 30% dell’imposta dovuta e non versata), avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso, di cui all’art. 13 del D.Lgs. 472/97, pagando, unitamente alla rata non versata, una mini sanzione e gli interessi legali dovuti per ogni giorno di ritardo.

 

RAVVEDIMENTO OPEROSO DAL 2015

Ambito temporale

Riduzione sanzioni

Entro 14 giorni dalla violazione

1/10 del minimo

+ 1/15 per giorno di ritardo

(pari al 0,20% giornaliero)

Da 15 a 30 giorni dalla violazione

1/10 del minimo

(pari al 3%

= 30%*1/10)

Sino a 90 giorni dalla violazione o dal termine di presentazione della dichiarazione

1/9 del minimo

(pari al 3,3%

= 30%*1/9)

Dal 91esimo giorno all’anno dalla violazione o entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione

1/8 del minimo

(pari al 3,75%

= 30%*1/8)

OSSERVA

Si ricorda, infine, che il Comune, nell'esercizio della sua potestà regolamentare, può stabilire altre ipotesi di ravvedimento, come previsto dall'art. 50 della L. 27.12.97 n. 449. Pertanto, si consiglia di consultare il regolamento del Comune ove è situato l'immobile assoggettato a tassazione.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

 Fonte: www.lalentesulfisco.it

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