RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI E DEI SINDACI PER GLI ADEGUATI ASSETTI ORGANIZZATIVI
L'art. 2086 richiede che gli amministratori si dotino di assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati alla natura e alle dimensioni. E' compito dei sindaci vigilare su adeguatezza e corretto funzionamento degli stessi.
L'art.375 D.Lgs. 14/2019, recante il "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza", ha introdotto il c. 2 dell'art. 2086c.c., secondo cui l'imprenditore che opera in forma societaria o collettiva ha il dovere (OBBLIGO) di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche e soprattutto della tempestiva rilevazione della crisi e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.
Il contenuto dell'art.2086, c. 2 rappresenta un forte richiamo al dovere di sana gestione a cui sono tenuti gli organi delegati delle società e l'imprenditore in genere. Sono loro che devono curare l'adeguatezza degli assetti. In particolare, al consiglio di amministrazione spetta il compito di valutare tale adeguatezza, mentre ai sindaci quello di vigilare sulla stessa.
Quindi ricade sull'organo di controllo il vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, nel corso dello svolgimento del proprio incarico, ponendo particolare attenzione alla completezza delle funzioni aziendali esistenti, alla separazione ed alla contrapposizione di responsabilità nei compiti e nelle funzioni e alla chiara definizione delle deleghe o dei poteri di ciascuna funzione. Obiettivo dell'organo di controllo è quello di accertare l'esistenza di adeguate procedure interne e di verificare l'adeguatezza e l'efficacia dei flussi informativi che tali procedure generano. Nel corso dell'attività di vigilanza, il collegio sindacale chiede periodicamente all'organo amministrativo flussi informativi e approfondimenti inerenti alla valutazione dei rischi associati, sull'attività di monitoraggio dell'adeguatezza degli assetti organizzativi e sulle misure che si intendano adottare per rimediare ad eventuali carenze riscontrate. Nello svolgimento di queste attività il collegio sindacale si avvale anche delle informazioni acquisite dall'internal audit e dall'OdV (se esistenti) e dal soggetto incaricato della revisione legale.
Laddove si evidenziassero rischi significativi sull'inadeguatezza degli assetti organizzativi, il collegio sindacale deve chiedere la tempestiva adozione di azioni correttive all'organo amministrativo e nel caso di inerzia degli amministratori o di inadeguatezza delle misure prese, lo stesso deve adottare le azioni previste dalla legge per la rimozione delle violazioni riscontrate.
Particolare importanza sull'argomento e sulla relativa vigilanza da parte dell'organo di controllo è una recente sentenza del Tribunale di Cagliari del 19 gennaio 2022, la quale evidenzia come gli assetti organizzativi adeguati a intercettare per tempo i segnali di crisi vanno predisposti quando gli squilibri non si sono ancora manifestati, in modo da ottimizzare il sistema di programmazione, monitoraggio e decisione. Infatti quando lo stato di crisi è ormai evidente, non si può far altro che tentare di risolvere il problema in quel momento, con l rischio che, in caso di successiva liquidazione giudiziaria della società, le responsabilità degli amministratori possa aggravarsi laddove venisse dimostrato che, se si fosse intervenuto in maniera tempestiva con adeguati assetti, i danni per la società, i soci e le terze parti sarebbero stati minori.
Particolare attenzione andrà posta soprattutto per le società ed imprese di minori dimensioni, ancora lontane dal cogliere tali concetti.
Volutamente siamo ritornati sulle possibili responsabilità degli amministratori e dei revisori, perché facciano adottare gli adeguati assetti alle aziende che tutelano, per il bene loro, dell'imprenditore e dell'azienda.