Il fisco va in vacanza fino al 4 settembre 2019
Finalmente arrivano le vacanze per gli adempimenti fiscali DAL 1 AGOSTO al 4 SETTEMBRE 2019
Niente richieste dall’Amministrazione finanziaria, niente avvisi bonari, dal 1° agosto al 4 settembre 2019. Per effetto dell’art. 7-quater del Decreto n. 193/2016 risultato in stand by le richieste del Fisco per la cd. “pausa” estiva. Lo precisa l’Agenzia delle entrate, nella rivista on line del 26 luglio 2019, secondo cui viene previsto che “I termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall'Agenzia delle entrate o da altri enti impositori sono sospesi dal 1º agosto al 4 settembre, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell'imposta sul valore aggiunto”. Sospesi, quindi, i termini di pagamento delle somme dovute a seguito di avviso bonario scaturito dai controlli automatici o formali del Fisco, ad eccezione di quelli derivati da accessi, ispezioni e verifiche, nonché delle procedure di rimborso ai fini Iva. La pausa riguarda anche le richieste e gli inviti che possono fare gli uffici ai contribuenti quali l’invio di questionari o l’invito a comparire per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell’accertamento nei loro confronti o di altri contribuenti con i quali hanno intrattenuto rapporti.
Le scadenze “in vacanza” Puntuale come ogni anno si avvicina la pausa estiva, prevista dal 1° agosto sia per la sospensione dei termini processuali sia per le scadenze degli adempimenti e versamenti fiscali. Il conteggio dei giorni, per depositare gli atti e i documenti si interrompe dalla fine del mese di luglio per riprendere poi dal primo giorno di settembre (in realtà quest’anno si riprenderà dal 2 settembre poiché il 1° cade di domenica). Sospensione dal 1° al 20 agosto, invece, per i termini di versamento e presentazione delle dichiarazioni e denunce fiscali.
Contenzioso tributario Pausa estiva per tutti gli adempimenti di ogni ordine e grado riguardanti la giustizia tributaria che va in “vacanza” dal 1° agosto fino all’ultimo giorno dello stesso mese. Questo è quanto viene stabilito dall’articolo 16 del Dl n. 132/2014 che, a partire dal 2015, ha ridotto il periodo feriale dai 46 giorni preesistenti ai 31 attuali; in realtà, quest’anno, l’attività riprenderà il 2 settembre poiché il primo giorno del mese cade di domenica. La sospensione feriale interessa anche i termini del procedimento di reclamo/mediazione. Inoltre per le fasi cautelari non opera la sospensione e, di conseguenza, il contribuente può presentare ricorso a luglio o ad agosto, periodo nel quale può essere discussa la sospensiva.
Sospensione scadenze fiscali Durante il periodo estivo anche le scadenze fiscali riguardanti diversi adempimenti e versamenti tributari si concedono una vacanza, seppur per un tempo più breve. Difatti, l’articolo 3-quater del Dl n. 16/2012 individua nel periodo dal 1° al 20 agosto di ogni anno l’”intervallo” nel quale i contribuenti possono dar corso ai loro obblighi fiscali, entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione. In altre parole, se si deve procedere agli adempimenti e ai versamenti delle imposte da effettuare attraverso il modello F24 (compresi quelli rateali), che scadono nei primi 20 giorni del mese di agosto, questi possono essere eseguiti entro il 20 agosto, senza alcuna maggiorazione.
Sospensione avvisi bonari Infine, rimarca l’Agenzia delle entrate, dal 1° agosto al 4 settembre le richieste del Fisco vanno “in pausa”. Lo dispone l’articolo 7-quater del decreto fiscale n. 193/2016 che, al punto 16, prevede che “I termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall'Agenzia delle entrate o da altri enti impositori sono sospesi dal 1º agosto al 4 settembre, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell'imposta sul valore aggiunto”. Sospesi, quindi, i termini di pagamento delle somme dovute a seguito di avviso bonario scaturito dai controlli automatici o formali del Fisco, ad eccezione di quelli derivati da accessi, ispezioni e verifiche, nonché delle procedure di rimborso ai fini Iva. La pausa, conclude l’Agenzia, riguarda anche le richieste e gli inviti che possono fare gli uffici ai contribuenti quali l’invio di questionari o l’invito a comparire per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell’accertamento nei loro confronti o di altri contribuenti con i quali hanno intrattenuto rapporti.
Studio Parisi Presicce - Area fiscale