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I proventi da attività di prostituzione sono redditi diversi: sentenza della corte di cassazione n.22413

L'esercizio dell'attività di prostituzione, occasionale o abituale che sia, genera comunque un reddito imponibile ai fini IRPEF, trattandosi in ogni caso di proventi rientranti nella categoria residuale dei redditi diversi. Inoltre, qualora sussista anche il requisito dell'abitualità di tale attività, quest'ultima risulta anche soggetta ad IVA.

Occorre premettere che l'attività di meretricio in Italia non è proibita, ma è semplicemente considerata contraria al buon costume. Qualora, tuttavia, l'attività sia svolta nell'ambito dello sfruttamento e del favoreggiamento della prostituzione, i relativi proventi sono assoggettati a tassazione quali proventi illeciti.

La cassazione con sentenza n.22413/2016 ha ribatito che l'attività di prostituzione, sia essa svolta in modo occasionale che abituale, produce comunque reddito imponibile ai fini IRPEF.

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